La Cassazione, a sezioni riunite, con la sentenza n.5078/2016, ha scritto la parola fine sulla questione dell’applicabilità dell’IVA alla Tia (Tassa igiene ambientale) il tributo che ha sostituito la TARSU. Nella motivazione si legge che l’IVA è incompatibile sia con le norme nazionali sia con quelle comunitarie.
Senza voler entrare in disquisizioni di natura giuridica, in pratica questa sentenza afferma che sui costi di smaltimento che il comune anticipa al gestore del servizio per conto del contribuente, non è dovuta l’IVA. Poiché l’intero costo del servizio è posto a carico del contribuente questo significa che l’IVA l’ha pagata il contribuente quando ha pagato le bollette per lo smaltimento dei rifiuti.
Se, come afferma la sentenza della Cassazione, l’IVA non è dovuta, questa andrà richiesta dal Comune come rimborso e poi stornata ai contribuenti.
C’è stato già un tentativo per rendere questa sentenza non esecutiva con la minaccia di ricorrere alla Corte di Giustizia dell’UE ma la stessa Cassazione ha ritenuto che non ci siano i presupposti perché la sentenza non contiene elementi difformi dalle leggi comunitarie.
In poche parole, se abbiamo capito bene, quanto prima qualcuno dovrà cominciare a fare i conti su quanta IVA è stata pagata dai contribuenti teanesi ma anche sull’intero territorio nazionale, richiederne il rimborso all’erario statale e poi stornarlo direttamente ai cittadini contribuenti.
Ci attendiamo quanto prima una dichiarazione ufficiale degli uffici comunali competenti che, in prossimità delle feste Pasquali, potrebbe rappresentare una vera e propria sorpresa nell’Uovo.
Servizio di Redazione su segnalazione di A.L.