Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’avvocato Zanni.
Gentile Direttore, l’articolo pubblicato l’1 dicembre 2019, con il titolo “Il T.A.R. sentenzia: nessun impianto rifiuti a Teano con la procedura semplificata”, ha dell’incredibile per diverse inesattezze e scorrettezze, sulle quali si sono tuffati subito i soliti accusatori della macchina amministrativa. Primo. La cosiddetta “idea vincente” – vale a dire l’illegittimità della procedura semplificata per autorizzare il centro di messa in riserva di alcune frazioni di rifiuti solidi urbani della Ditta Campania Energia sul territorio comunale – è stata elaborata in primis dagli Uffici comunali (“Affari Legali e Ufficio Tecnico”). All’uopo basti richiamare il parere espresso per la Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di Caserta, che risale al 27 novembre 2018, ben prima del contenzioso. In sintesi gli Uffici hanno ritenuto all’epoca che la procedura semplificata avviata dalla Ditta e dalla Provincia fosse illegittima e che la Ditta avrebbe dovuto invece attivare la procedura ordinaria – che prevede la Conferenza di Servizi regionale – ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 in quanto procedimento unico per i nuovi impianti di gestione e recupero dei rifiuti. Secondo. Tale tesi del Comune è stata accolta dalla Provincia di Caserta che con Provvedimento Dirigenziale n. 58325 del 03/12/2018, ha, dunque, negato l’autorizzazione semplificata. E’ contro tale Decreto di diniego, infatti, che la Ditta ha inoltrato ricorso al TAR Campania. Dunque, nella prosa del cronista, il Comune e gli Uffici “avevano già vinto” il primo round! Terzo. All’avvocato del Comune, sono state fornite tutte le carte ritenute utili, ivi compresa la posizione giuridicamente argomentata espressa dall’Ente per la Conferenza dei Servizi, la stessa, poi, che ha accolto, infine, il TAR riconoscendola centrale per rigettare il Ricorso. Tesi ripetuta , come motivazione, nella deliberazione della Giunta di autorizzazione al contenzioso e nella determina di incarico dirigenziale. Quarto, “l’enfasi vittoriosa” del cronista, per il quale il Comune era “alla frutta” ed è arrivato il Messia a salvarlo, è dunque del tutto fuori luogo ed è amplificata dalla sua scarsa conoscenza dei fatti e del processo giurisdizionale amministrativo. Noi non avevamo, per esempio, un diverso avvocato quando il TAR ha concesso la sospensiva. Semplicemente, non avevamo ancora incaricato un difensore di fiducia! E, d’altra parte, la sospensiva del Decreto Dirigenziale della Provincia che ha negato l’autorizzazione semplificata, è quasi – se richiesta – automatica per le aziende che hanno lavori in corso e contratti di lavoro con operai e impiegati, nell’attesa poi di giudicare nel merito. Senza, ovviamente, nulla togliere all’impegno e alla diligenza dell’avv. Barra, che ha difeso più che adeguatamente l’Ente, con competenza e capacità; ma è sempre necessario ritengo “ dare a Cesare quel che è di Cesare”. Conoscendo la correttezza dell’avv. Barra, faccio fatica a credere che si sia espresso in quei termini virgolettati, che sono obiettivamente offensivi e non corrispondono al vero. Propendo più per una libera ed esasperata interpretazione del cronista, al quale il Direttore responsabile dovrebbe ricordare, in ogni caso, che i giornali non sono luoghi dove si sparano accuse, ma strumenti di corretta informazione, comunicazione e critica verificate. Sottolineo “critiche e notizie verificate”! La verifica, si fa facendo una piccola inchiesta, acquisendo la documentazione necessaria e ascoltando le diverse campane interessate. Seguendo le regole del Codice deontologico dei giornalisti, il “caso” non sarebbe mai scoppiato e “Il Messaggio” avrebbe fatto una bella figura.
Teano, 05/12/2019
Fernando Zanni