( Al termine dell’articolo sono pubblicati la convocazione della conferenza dei servizi ed uno stralcio della Legge regionale n.14/2016)
Quando fu resa pubblica l’esistenza di una pratica presso la Regione Campania di una istanza presentata dalla Società GESIA per la costruzione di un deposito per lo stoccaggio e lavorazione di residui pericolosi e non pericolosi ( questo risale alla fine di febbraio scorso per una informazione contestuale attraverso due organi di stampa Il Messaggio ed Il Mattino), l’opinione pubblica non impiegò molto tempo a comprendere che probabilmente si stava per realizzare qualcosa che andava assolutamente contro la naturale vocazione del nostro territorio.
Furono prodotte interpellanze al Sindaco ed alla Giunta Comunale per conoscere lo stato della vicenda ed il ruolo che il nostro Comune intendeva esercitare. Le prime risposte del Sindaco, benchè molto dettagliate, non chiarivano in sostanza alcuni dubbi che facevano supporre comportamenti e decisioni contrarie alla volontà popolare.
L’agitazione partorì le prime pubbliche reazioni e cominciarono a proliferare le voci del NO, richieste di chiarimenti ma soprattutto di schieramenti. Chi era per il NO e chi era per il SI. Accorciando i tempi arriviamo ad una manifestazione di grande civiltà e democrazia realizzata sabato 21 maggio e che ha visto la partecipazione di una grande massa di cittadini disposti a respingere in ogni modo l’ipotesi industriale di Santa Croce.
Una manifestazione resa possibile perché ancora prima, a conferma della volontà popolare schieratasi per il NO, furono presentate al Sindaco oltre mille firme raccolte dai giovani del PD con le quali si chiedeva di non autorizzare l’opera della GESIA, fu costituito un comitato NOIMP composto dai rappresentanti di alcune categorie di lavoratori, commercianti, artigiani, professionisti, associazioni culturali, sportive, partiti politici etc. Alcuni movimenti o partiti non aderirono al comitato ma furono puntualmente presenti in piazza per gridare tutti NO. Sono tutt’ora in corso di svolgimento due consultazioni popolari sull’argomento, il primo che già risulta aver raggiunto un considerevole numero di adesioni, per iniziativa del comitato NOIMP mentre il secondo, definiamolo istituzionale, benchè non previsto da alcuna norma comunale, ad opera del Comune ma con modalità diverse anche se con le stesse finalità.
E mentre accadeva tutto questo, si continuava a dissertare sulla mancata tempestiva reazione dell’organismo comunale nel produrre un apposito ricorso al TAR contro i risultati della VIA favorevoli alla costruzione dell’impianto, le voci su di un probabile provvedimento legislativo regionale si accavallavano e facevano intravedere la luce in fondo al tunnel del pessimismo.
E puntualmente, il 26 maggio scorso la Regione Campania ha pubblicato sul BURC la legge regionale n.14 che, se non abbiamo interpretato male, dovrebbe scongiurare definitivamente l’ipotesi S.Croce in quanto il nostro territorio è inserito nella classe A, di vocazione naturalistica. Due giorni prima, cioè il 24 maggio però la stessa Regione Campania aveva convocato la Conferenza dei Servizi tra tutti gli enti interessati alla richiesta della GESIA. La conferenza dei servizi deve ritenersi superata per la sopravvenuta legge regionale o la procedura va comunque avanti? Uno degli enti, pensiamo comunque al Comune, potrebbe comunque chiedere un rinvio della conferenza in attesa che si concluda in modo formale e definitivo il provvedimento che l’intera comunità teanese si attende.
La prudenza in questi casi non è mai troppa, anche se abbiamo detto che gli ultimi avvenimenti fanno intravedere la luce in fondo al tunnel del pessimismo, il tunnel non è stato ancora superato ed in questa vicenda, per i grandi interessi che rappresenta, è auspicabile che non si rompa il fronte del NO composto praticamente da tutta la Piazza Umberto I di sabato 21 maggio.
Severino Cipullo
Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14.
“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: TITOLO I Principi e Finalità
Art. 1 (Principi fondativi) 1. La Regione Campania riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l’ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano. 2. La Regione Campania assume come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale: a) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all’origine la produzione di rifiuti; b) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti; c) recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia; d) smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili di cui alle lettere b) e c). A
Art. 11 (Piano regionale dei Rifiuti) 1. Il Piano regionale dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 si compone di: a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU); b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS); c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB). 2. Il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani è integrato con il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico). 3. I piani di gestione dei rifiuti sono integrati con un dettagliato programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera r) del decreto legislativo 152/2006.
Art. 12 (Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti) 1. Il PRGRU, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al decreto legislativo 152/2006 fonte: http://burc.regione.campania.it n. 33 del 26 Maggio 2016 stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. 2. Il PRGRU è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 3. Il PRGRU prevede: a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti; b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l’individuazione delle aree non idonee; c) l’identificazione degli ATO e dei criteri utili all’eventuale individuazione dei SAD; d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l’opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute pubblica; e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno del territorio regionale al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti; g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e in via prioritaria rispetto al recupero di energia in conformità al decreto legislativo 152/2006; h) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all’ articolo 225, comma 6 del decreto legislativo 152/2006; i) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; l) l’indicazione della produzione attuale dei rifiuti, delle loro caratteristiche, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte; m) l’organizzazione, al fine di potenziare i controlli opportuni sulla raccolta differenziata e sui flussi di rifiuti, di un servizio di vigilanza espletato da guardie ambientali volontarie, di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), i cui corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione sono da tenersi presso i Comuni, singoli o in concorso tra loro, oppure presso la Scuola regionale di polizia locale di Benevento. Ai volontari che hanno già svolto attività di vigilanza sui propri territori comunali con decreto del Sindaco è riconosciuta la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria.
- Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità. 5. In attesa dell’approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali non può essere autorizzato l’avvio e l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per fonte: http://burc.regione.campania.it n. 33 del 26 Maggio 2016 rifiuti solidi urbani in Campania. 6. La Regione adegua il PRGRU con cadenza triennale in relazione alle caratteristiche della produzione ed allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. 7. Le disposizioni contenute nel PRGRU e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.