Alla C.A. del Dirigente “UOD” – Dott. Antonello Barretta
Alla C.A. del R.U.P – Avv. Giuseppe Miniero
Alla C.A. del Sindaco del Comune di Teano-Avv. Giovanni Scoglio
Si trasmette a mezzo Pec – uod.501707@pec.regione.campania.it ; protocollo.teano@asmepec.it
Oggetto: ragioni tecnico-giuridiche in opposizione all’impianto di trattamento rifiuti speciali (anche pericolosi) nel territorio del Comune di Teano (c.d. area “ex Isolmer”, Loc. Santa Croce).
Contestuale sollecito emissione decreto di diniego.
In nome e per conto delle sottoelencate Associazioni territoriali, i cui rappresentanti sottoscrivono la presente per ratifica e conferma, si inoltrano motivazioni a sostengo dell’opposizione alla realizzazione dell’impianto in oggetto, in vista della Conferenza dei Servizi (convocazione decisoria) fissata per il giorno 10 c.m.
Com’è noto, il Consiglio di Stato (c.d.S.), con Sentenza n. 3479, del 04/04/2023, in riforma della Sentenza del TAR Campania n. 3622 del 27/05/2022, annullava il Decreto Dirigenziale Regionale n. 145 del 13 luglio 2021, il quale copiosamente motivava il diniego dell’autorizzazione unica alla società “GE.S.I.A. S.p.A” e, pertanto, alla realizzazione dell’impianto per il trattamento e la gestione di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
Il C.d.S. ha valutato come accoglibili le ragioni della ricorrente “GE.S.I.A. S.p.A”, ritenendo il Decreto Regionale di diniego “inadeguatamente motivato” e, in buona sostanza, strutturalmente incongruente con gli atti endo-procedimentali.
Le Associazioni territoriali ritengono di dover fermamente dissentire con un tale approccio giuridico, considerata la copiosa produzione di atti e pareri di Provincia e Comune, peraltro allegati al menzionato decreto, con i quali si argomentavano la pericolosita’ dell’impianto e l’illegittimita’ tecnico-urbanistica e giuridica dello stesso.
Non appare giuridicamente corretto, infatti, non tener conto degli atti “a sostegno” di un provvedimento che, come è noto, rappresenta il solo anello di chiusura di un procedimento complesso e denso di atti e argomentazioni, quale il procedimento amministrativo (partecipato) in se.
Del resto, in prima istanza il TAR aveva optato per un più olistico approccio decisorio, correttamente valutando gli atti endo-procedimentali e la motivazione del decreto di diniego come un unicum giuridico.
In ogni caso, al di là della facile critica e della sicura opinabilità della Sentenza del C.d.S., appare utile esortare la P.A., alla cui attenzione sono, infatti, indirizzate le presenti osservazioni, a provvedere a nuova emissione di Decreto di diniego, adeguatamente argomentandone le ragioni a sostegno, anche sulla scorta degli atti del presente e nuovo procedimento.
Allo scopo, pertanto, di contribuire a rilevare l’inidoneità programmatica (PTR-PRGRS) e l’incompatibilità Territoriale-urbanistica (PTCP-PUC), della localizzazione dell’Impianto di trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, presso il territorio del Comune di Teano, si elencano, come segue e molto sinteticamente, alcune osservazioni ritenute rilevanti e dirimenti.
IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRGRS) DELLA CAMPANIA, IN VIGORE, RITIENE INIDONEA LA LOCALIZZAZIONE DEL CITATO IMPIANTO c/o IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEANO.
- I Sistemi territoriali a dominanza naturalistica nella Programmazione Regionale.
La Regione Campania, in ossequio agli artt. 9, 13 e 15 della L.R. n. 14 del 2016 e ss.mm.ii (dichiarata costituzionalmente legittima dalla Consulta – Sent. Corte Cost. n. 289/2019), ha aggiornato/revisionato, con delibera di Consiglio 19 ottobre 2022, il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania (PRGRS).
Ebbene, tale Piano attraverso il Rapporto Ambientale, sintesi non tecnica, (parte integrante del piano stesso), nell’indicare i “criteri per l’esclusione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti”, esclude (V-16), testualmente, tutte le “aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come Sistemi territoriali di Sviluppo – Dominanti a matrice Naturalistica (Aree A)”.
Per ulteriore chiarezza: Stralcio Rapporto Ambientale, pag. 55 – Tabella
Tematica | Aspetti salienti | Criticità/fattori di debolezza | Peculiarità/fattori di forza | CRITERI PER LA ESCLUSIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI | |
VINCOLI | RACCOMANDAZIONI | ||||
Paesaggio e beni culturali | La Regione Campania è caratterizzata dalla presenza di un consistente patrimonio paesaggistico, archeologico, culturale da tutelare e valorizzare | X | V-04: aree tutelate per legge dal Codice dei beni culturali e del paesaggio
V-16: aree individuate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti a matrice naturalistica (Aree A) |
R-03 Beni Culturali |
Orbene, il PTR della Regione Campania, nell’articolazione del territorio regionale in macro-aree omogenee, individua il territorio del Comune di Teano quale “Area a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato” (D1), definendolo, nella perimetrazione dei sistemi territoriali di sviluppo (STS), “a dominanza naturalistica” (A11).
Non v’è chi non veda come l’indicazione della Regione Campania sia chiara nell’escludere il territorio del Comune di Teano dalle possibili aree sulle quali collocare impianti come quello di cui si discute.
Di più testualmente (Capitolo 8, pag. 17): “I criteri per l’individuazione delle aree NON IDONEE….sono rappresentati da:
a)-I VINCOLI ESISTENTI (V-16), derivanti dal quadro normativo e dagli strumenti programmatici e di pianificazione (PTR), CHE SONO DA CONSIDERARE FATTORI ESCLUDENTI;
b)-l’analisi delle distanze minime da rispettare rispetto ad alcune strutture, rilevabili o dalla normativa esistente o dalla corposa letteratura in materia, verificando la necessità di adottare criteri ancora più restrittivi per conferire maggiori margini di sicurezza per l’ambiente e la salute pubblica;
c)- la valutazione del principio di “prossimità” sulla base della valutazione della capacità attrattiva tra siti di produzione (zone ASI) e siti di trattamento e smaltimento”.
E’ di palmare evidenza, pertanto, come il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali si proponga (Contenuti del Piano, pag. 7 del Rapporto Ambientale, paragrafo 1.2) di “garantire la coerenza tra lo stato del territorio, le caratteristiche ambientali e le previsioni di pianificazione (PTR,PTCP), ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, coniugati con quelli di tutela del territorio, operando una valutazione di sostenibilità” sui sistemi territoriali.
Ad ulteriore sostegno del razionale approccio statuito dal Piano per l’individuazione delle aree territoriali “favorevoli” ad ospitare tali impianti, la Regione evidenzia come sia essenziale prediligere “criteri di localizzazione che privilegino le aree a vocazione industriale (ASI) , nel rispetto del “principio di prossimità” in base al quale gli impianti di gestione dei rifiuti speciali devono essere limitrofi a quelli di produzione, minimizzando in tal modo sia i rischi connessi alla movimentazione (e al traffico illegale), sia gli impatti ambientali dovuti al sistema dei trasporti” (Segue Capitolo 8, pag.17).
Non sembra vi possa essere molto altro da aggiungere, se non che tale approccio programmatico della Regione (PTR-PRGRS) sia coerente con il principio che riconduce la disciplina dei rifiuti alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (tra le più recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 231.n. 142. N. 129 e n. 28 del 2019), materia naturalmente trasversale, idonea pertanto a incidere sulle competenze regionali (ex multis, sentenze n. 215 e 151 del 2018, n. 54 del 2012, n. 380 del 2007 e 259 del 2004), come ha ricordato la Consulta con la Sentenza n. 289 del 2019 cit. .
Il formale vincolo regionale (V-16), il “principio di prossimità” agli impianti industriali che producano rifiuti speciali (ASI) e l’analisi delle distanze minime da rispettare, oltre alla persistente incompatibilità urbanistica, escludono totalmente la possibilità che un impianto di trattamento e gestione di rifiuti speciali possa essere realizzato sul territorio del Comune di Teano.
L’AREA EX ISOLMER NON E’ MAI STATA INDUSTRIALE NE’ NELLA PERIMETRAZIONE ASI, MA SEMPRE “AGRICOLA COMUNE” (vedi P.d.F.); IL COMUNE DI TEANO NON HA PIU’ UNA ZONA ASI.
Va altresì rilevato come, un “mero errore materiale” nella identificazione dell’area territoriale di interesse della Società GE.S.I.A. S.p.A. abbia, con molta probabilità, portato ad una erronea valutazione d’insieme da parte della Regione.
Infatti, sia l’istanza di Autorizzazione Unica avanzata della GE.S.I.A. (ex art. 208 D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.), che l’allegato progetto e l’annessa richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), identificavano, del tutto erroneamente, l’area di interesse (area “Ex Isolmer”, Loc. Santa Croce), come facente parte dell’ASI – Agglomerato 20, Teano Maiorisi.
Ciò certamente ha alterato, significativamente, sia la Valutazione di Impatto Ambientale che il procedimento di Autorizzazione Unica.
C’è da precisare, inoltre, che Il PTCP, nel confermare l’esclusione dell’area “Ex Isolmer” dalla vecchia zona ASI, già decaduta (come ha confermato più volte il Consorzio ASI di Caserta), raccomandava al Comune di Teano la sua definitiva “de-perimetrazione” in funzione sia della assenza di infrastrutturazioni e di industrie attive che del riconoscimento del territorio comunale come territorio “a dominanza naturalistica”.
Pertanto, anche il Piano Urbanistico Comunale, adottato nel luglio 2020, recepiva la “de-perimetrazione”, prendendo atto, peraltro, di una precedente conferenza dei servizi decisoria che aboliva del tutto la zona ASI nel territorio comunale.
ASSOLUTA INCOMPATIBILITA’ TERRITORIALE E URBANISTICA DELL’IMPIANTO DI RIFIUTI SPECIALI SIA PER IL PUC CHE PER IL P.d.F.
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), che deve essere approvato entro il 31/12/2023 in base all’ultima proroga regionale, individua, seguendo le indicazioni del PTCP, l’area ex ISOLMER come “Ambito di rigenerazione urbana” e la circonda, sempre giusta PTCP, con un vasto areale di colore verde, testualmente, di “preminente interesse paesaggistico”, giusta Certificato di destinazione urbanistica.
La dizione, come recitano le NTA, significa “recupero di area abbandonata, dismessa e sottoutilizzata (ex Isolmer), e sua riqualificazione nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale.
Il PUC, ma ancora prima il PTCP, dunque, “eliminano” il fatiscente impianto ex ISOLMER come manufatto destinato ad attività industriale, prendendo atto della sua fatiscenza e dismissione ultra ventennale.
Di più. Sempre il PTCP, nella VAS a pagina 282, in ossequio alle Linee Guida del Paesaggio della Regione Campania, ha previsto di sottoporre a tutela l’estensione del vincolo paesaggistico del fiume “Savone ”, acqua pubblica, dai 150 metri dal piede delle due sponde ai 1.000 metri, estensione che acquisirà efficacia vincolante a seguito dell’approvazione del redigendo Piano Paesistico della Regione Campania.
Ebbene, il PUC ha recepito tale indicazione, prevedendo i progetti strategici del “Parco Fluviale del Savone delle Ferriere” e del “Parco Archeologico Naturalistico” in continuum con le aree del Comune di Teano inserite nel Parco regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano, mentre l’Area della ex ISOLMER è coinvolta nella zona dei 1.000 metri di tutela del “Savone”.
LA PROBLEMATICA DELLE NORME DI SALVAGUARDIA DEL PUC NON CAMBIA IL “DESTINO” DELL’IMPIANTO DI RIFIUTI SPECIALI
Che le norme di salvaguardia del PUC siano già inefficaci, seguendo alla lettera l’art. 10 della L.R. n. 16/2004, come novellato dall’art. 8, co.1, lett. b) della LR n. 19/2009, oppure che si debba, invece, applicare l’art. 12, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, il quale ultimo prevede una durata triennale anziché annuale del regime di salvaguardia, non cambia la situazione di assoluta inidoneità e incompatibilità programmatica e urbanistica dell’impianto di rifiuti speciali sul territorio del Comune di Teano.
L’inefficacia delle norme di salvaguardia, nella fattispecie, farebbe “ritornare” semplicemente l’area ex ISOLMER, medio tempore e fino all’approvazione del PUC, “agricola comune” giusta P.d.F., NTA e art. 16 del Regolamento Edilizio. In ogni caso, rimarrebbero invariate tutte le seguenti ragioni di inidoneità dell’impianto:
a)-il vincolo V-16 del PRGRS esclude il territorio di Teano, come sopra chiarito, dalla ubicazione di impianti di trattamento di Rifiuti Speciali;
b)-l’indicazione del PTCP – piano territoriale sovracomunale -continua ad esistere e non può essere modificata;
c)-la zona circostante della ex Isolmer è densa di altre strutture e servizi pubblici (abitazioni, aziende agricole, aree di servizio, autostrada, parcheggio di TIR e automezzi pesanti, ferrovia e alta velocità), incompatibili, evidentemente, con i rischi connessi con un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non;
d)-il Comune di Teano non ha alcuna zona ASI; per il richiamato principio di prossimità, le ASI sono, invece, le sole che possono ospitare gli impianti di Rifiuti Speciali (PRGRS).
A lume di quanto suesposto, si insiste per la ri-adozione, da parte dell’Ente regionale, di un provvedimento di diniego rispetto all’istanza, avanzata dalla società “GE.S.I.A. S.p.A.”, per l’installazione di un impianto di trattamento e gestione di rifiuti speciali (anche pericolosi) presso il territorio del Comune di Teano.
Si invitano, pertanto, le SS.VV. a voler valutare vincoli normativi, conclamate violazioni dei piani strategici (regionali, provinciali e comunali) di sviluppo sostenibile, incongruità con le azioni programmatiche previste da PTR, PTCP e PUC, nonché certo pregiudizio in danno di cittadini, associazioni e comitati, portatori di interessi diffusi.
Confidando in un benevolo accoglimento della presente, si trasmette in nome e per conto della rete delle Associazioni territoriali della Città di Teano.
Teano, lì 05/05/2023
Cordialità,
Avv. Alessia Ulrike Zanni
RETE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
Sottoscrizione per ratifica e conferma
“Comunità Laudato Sì – Eco-Polis”, Teano – Vulcano di Roccamonfina
Referente, Fernando Zanni
Comitato “No-IMP”
Presidente, Antonio Caparco
Vice Presidente, Alessandro Lepre
Pro Loco” Teano e Borghi”
Presidente, Giuseppe Lacetera
Pro Loco “Teanum Sidicinum”
Presidente, Gianluca Izzo
Associazione “Il Campanile”
Presidente, Walter Giarrusso
Associazione “Casamostra Rinasce”
Presidente, Annalisa Iannazzo