Premettiamo che non è nostro costume essere volgari, perciò ci apprestiamo da subito ad analizzare l’etimologìa della parola cazzimma. Cazzimma è un’espressione napoletana, diffusa soprattutto nel lessico giovanile campano e utilizzata, secondo il Dizionario storico dei gerghi italiani (Milano, Mondadori, 1991, p. 89) di Ernesto Ferrero, per indicare un insieme e un intreccio di atteggiamenti negativi: “autorità, malvagità, avarizia, pignoleria, grettezza”. In effetti la cazzimma è innanzitutto la ‘furbizia opportunistica’, e colui che tiene la cazzimma è propriamente un individuo furbo, scaltro, sicuro di sé, è il dritto che sa cavarsela, anche se ciò comporta scavalcare gli altri. Ma il termine copre uno spettro di significati o, per meglio dire, di atteggiamenti ben più ampio. La cazzimma può infatti indicare anche semplicemente la ‘cattiveria gratuita’ (Accademia della Crusca). Perché abbiamo voluto inserire la cazzimma, unitamente alla “ciucciaggine”, alla “maldestrezza” ed “all’incompetenza acclarata” per introdurre questo nostro intervento? Torniamo un po’ indietro negli articoli. Qualcuno avrà letto i nostri del 25.11.2022, del 04.12.2022, del 11.12.2022 e da ultimo del 14.12.2022. Ebbene in quegli articoli evidenziavamo il nostro sconcerto rispetto alla tenuta dell’Albo Pretorio del Comune di Teano, e specificatamente alla intestazione, alla numerazione progressiva, alla sparizione ed ai pagamenti con corsie preferenziali delle Determine Dirigenziali. Ebbene, a queste 4 (quattro) “perle” di ordine (A)mministrativo-(G)estionale, mai e poi mai avremmo pensato di doverne aggiungere un’altra!. Invece, eccoci qui ad aggiungere la 5^ (quinta) “perla”. Quella di Determine Dirigenziali “doppioni”. Naturalmente, essendo noi dei “millantatori di professione” non ci sottraiamo mai a testimoniare con documentazione probante quanto andiamo affermando.
Insomma andando a spulciare l’Albo Pretorio del Sito Istituzionale del Comune di Teano, alla Pagina Determine Dirigenziali, veniamo attratti dall’Oggetto di una Determina che si ripete pari pari due volte, quindi un “doppione” nell’elenco stesso. Increduli ma scrupolosi, verifichiamo e verifichiamo più volte per giustificare il motivo della nostra perplessità. Alla fine della nostra paziente e minuziosa verifica, accertiamo effettivamente che la Determina di Liquidazione n. 50 del 12.12.2022 (Raccolta Particolare SET) e n° 473 del 12.12.2022 (Raccolta Generale SC), avente ad oggetto: “Liquidazione ditta Global Service per il servizio affissione manifesti anno 2021, Cig n° Z1D313BCD3”, viene pubblicata con N. Atto 473 e N. Reg. 0966/2022. Dove sarebbe, vi chiederete voi, lo scandalo o l’arcano mistero? Eccovi accontentati. La stessa Determina di Liquidazione n. 50 del 12.12.2022 (Raccolta Particolare SET) e n° 473 del 12.12.2022 (Raccolta Generale SC), avente ad oggetto: “Liquidazione ditta Global Service per il servizio affissione manifesti anno 2021, Cig n° Z1D313BCD3”, viene pubblicata in double face con N. Atto 473 e con l’unica differenza del N. Reg. che è il 0969/2022. E meno male che almeno il N. di Reg. è differente!!! Una misera consolazione questa, poiché non allontana dubbi o perlomeno “sospetti” su una eventuale, potenziale doppia liquidazione per stesse fatture e stesso servizio. Anzi! O no? Il dubbio, per noi incompetenti, sorge per il fatto che, immaginando che potesse trattarsi di un “refuso”, non ci spieghiamo, però, come mai i N. di Registrazione risultino differenti! Uno 0966/2022 ed un altro 0969/2022. Se trattavasi di una errata doppia registrazione, e ciò non sarebbe ammesso, poiché la Determina, una volta registrata la prima volta, doveva sparire dalla scrivania del Funzionario, invece la ritroviamo ancora sulla stessa scrivania per essere registrata nuovamente con un nuovo numero progressivo per essere, quindi, registrata due volte. Ovvero, se la stessa maldestra operazione viene effettuata dal Compilatore dei Mandati di Pagamento, ci troveremmo ben 2 (due) Mandati per la stessa Determina! O no? E, se di errore maldestro si sia trattato, come mai oltre al redattore della Determina, il Responsabile della Ripartizione Finanziaria, non se ne sono accorti anche il Segretario Comunale e/o il Sindaco a cui è stata trasmessa la Determina, anche solo per “informazione”? Ciucciaggine, maldestrezza, incompetenza acclarata, o cazzimma? E, siccome visti i nostri precedenti articoli, Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, non ci resta che arrenderci al “A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina”. E, siccome, visti i nostri precedenti articoli, siamo stati costretti a vedere letteralmente occultate le Determine da noi attenzionate, non ci meraviglieremmo, anche in questo caso, di vedere applicato il gioco della carta vince, la carta perde. Staremo a vedere. Ad ogni buon conto per completezza di informazioni ricordiamo il Dispositivo dell’art. 476 Codice Penale: “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491]. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493]”. Più chiaro di così!!!
Pasquale Di Benedetto