Con l’ordinanza n.41 del 01/05/2020, il governatore Vincenzo de Luca, mette in atto una serie di nuove e dure misure che spaziano dall’obbligo di indossare un DPI (o mascherina) per i cittadini, a strette sugli ingressi nella regione, nuovi divieti in fatto di mobilità e blocco dei servizi per cibo da asporto. Andiamo ad analizzare meglio nel dettaglio i punti chiave dell’ordinanza.
Ingressi blindati in Campania: quali saranno le conseguenze.
Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:
A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze
lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
Inoltre, continuando con le misure di prevenzione e controllo, a tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a
37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.
Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero – ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici, saranno le nostre nuove compagne di vita.
E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché’ i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.Le restrizioni sull’attività motoria all’aria aperta restano.
E’ consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6,30-8,30 e dalle ore 19,00-22,00.
Rimane il divieto di svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree aperte al pubblico.
Niente cibo da asporto, rimane l’obbligo di consegna domiciliare.
Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.
Riccardo Luigi Conte