Associazioni varie, Consiglieri Comunali, tutti a fare richiesta di chiarimento rispetto all’ignobile capitozzatura delle piante di magnolia in Via XXVI ottobre nella Città di Teano. “Dove non ci sono domande è inutile mettere risposte, ma è inutile anche farsi domande quando non si ha più nessuna speranza di pervenire a vere risposte”. Ecco, spieghiamo con questo aforisma il modus agendi di una (A)mministrazione che sembra aver fatto del Palazzo di Città il proprio personale “Palazzo di proprietà”. La prova provata?
Il (S)indaco, il quale è (P)rimo (C)ittadino di una intera Collettività, ed in quanto tale, percepisce un rimborso di oltre 4.000,00 Euro mensili (“reddito di cittadinanza?”), continua indefesso a “comunicare” con i suoi Amministrati via social e, peraltro, non attraverso un Canale Social Istituzionalizzato, bensì utilizzando un link intestato a Teano in Comune – Gruppo Consiliare -. Ovvero “Io so’ io e voi non siete una ca**o”. Tant’è. E, comunque a circa 10 giorni dall’oltraggio al patrimonio arboreo di Teano, non solo le varie richieste di Associazioni e Consiglieri Comunali sono cadute nel vuoto, ma non si hanno notizie nemmeno delle paventate richieste dello stesso (S)indaco “…agli uffici competenti le ragioni di una simile azione, che, ad oggi, appaiono inspiegabili”. Ipse dixit! A questo punto, vista l’indolenza, vista la sciatteria, visto la poco cortese considerazione sia del Cittadino, che delle stesse piante, potremmo contribuire, ancora una volta con un nostro umile suggerimento da perfetti “millantatori di professione”. E questo potrebbe essere utile anche per le opposizioni. Dunque, per dipanare il mistero, non resterebbe che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e sporgere denuncia contro ignoti (?) ai sensi dell’Art. 639 Codice Penale (R.D. 19 ottobre, n. 1398). Infatti, è cosa nota, almeno per gli (U)omini di (L)egge che “la giurisprudenza considera l’Amministrazione quale “custode” dei beni del proprio verde urbano; e, conseguentemente, ritiene che l’Amministrazione debba rispondere dei danni cagionati a tali beni, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.. Come è noto, infatti, tale disposizione stabilisce espressamente che “ciascuno è responsabile del danno cagionato alle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Quindi, se ne dedurrebbe, che la denuncia non andrebbe fatta contro ignoti, bensì, direttamente contro il (S)indaco). O, viceversa, il (S)indaco dovrebbe autodenunciarsi all’Autorità Giudiziaria! O no? Anche perché, è prassi della norma in materia, che prima di avviare qualsiasi lavoro di potatura, è fondamentale comprendere i documenti e le autorizzazioni necessarie per conformarsi alle leggi e alle normative locali. In ogni caso, le sanzioni previste dalla normativa sulla potatura degli alberi variano in base alla gravità dell’infrazione e alle normative regionali o comunali vigenti. In genere, le sanzioni amministrative pecuniarie possono variare da alcune centinaia di euro a diverse migliaia di euro, mentre quelle penali possono comportare anche il pagamento di danni a terzi o la sospensione dell’attività di potatura. Per evitare sanzioni e garantire la sicurezza dell’albero e delle persone, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del settore, in grado di effettuare gli interventi di potatura in modo regolare e in conformità alla normativa vigente. Non oltre, come si può notare dalla disposizione del codice penale, per essere condannato è necessario che si abbia provocato un danno irrimediabile. In altri termini, si deve aver distrutto la pianta e non deve sussistere alcuna possibilità di un suo recupero. A tali conseguenze può aggiungersi la condanna per danno erariale. Si tratta di una particolare tipologia di pregiudizio economico cagionato all’Ente Locale con tale condotta e che deve essere risarcita con una somma di denaro di ammontare, a volte, piuttosto elevato. Infatti, ovviamente, per comprendere la portata di tale disposizione è necessario sapere che per suolo pubblico si intendono le aree di proprietà comunale oppure le zone sulle quali esiste una servitù di natura pubblica. Ora, ricapitolando, abbiamo menzionato “documenti, autorizzazioni conformi alle leggi e alle normative locali”. A tale proposito bisogna chiamare in causa anche il Comando della Polizia Urbana se è vero, come è vero che da Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2018, leggiamo che tra i compiti affidati alla stessa Polizia Municipale vi sono quelli: “svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica”. Ora come si è visto, la cosa non è da poco, né tantomeno sono “quisquiglie”. I’ pe’mmé, tu pe’tté. Caro Geolier che ne dici se la vieni a cantare a Teano? Insomma, a questo punto bisogna solo individuare a chi attribuire questo ignobile fattaccio e le relative omissioni: ai soliti ignoti, al (S)indaco) o al Comando Vigili Urbani? Attendiamo fiduciosi.
Pasquale Di Benedetto