“…Ritenuto pertanto di dovere accogliere la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica. A tal fine può essere individuata un’udienza ricadente nel primo trimestre 2023, secondo quanto meglio specificherà con proprio provvedimento il Presidente titolare della Sezione. Ritenuto infine di dovere compensare le spese di lite della presente fase incidentale. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare (ricorso n.r.g. 5925/2022), ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito”.
Di seguito l’ordinanza:
La Redazione