La FIGC ha accolto il reclamo presentato dalla dirigenza del Real Teano contro la utilizzazione di un tesserato squalificato in occasione della partita di domenica scorsa contro la NC Riardo. Il risultato sul campo fu di 1 a 1 che non consetì ai giovani di Vastano di conquistare la vittoria finale. La sentenza del Giudice Sportivo invece assegna giustamente i tre punti al Real Teano che si aggiudica così, con due giornate di anticipo, la vittoria finale del suo girone e la promozione in Seconda categoria
Delegazione Provinciale Caserta
Stagione Sportiva 2009/2010
Comunicato Ufficiale n.31 del 29 aprile 2010
Delibera del Giudice Sportivo nella seduta del 28/04/2010
Gara RIARDO- ASD REAL TEANO CALCIO del 25/04/10
Il G.S. letto il referto di gara del reclamo proposto ritualmente dalla società REAL TEANO CALCIO, rilevato che la società reclamante denuncia la partecipazione alla gara nella società NC RIARDO del signor FORMICOLA PIETRO che, essendo squalificato sino a tutto il 29/04/2010, non poteva prendere parte alla stessa perché in posizione irregolare, che il predetto reclamo appare meritevole di accoglimento alla luce della normativa vigente; tutto ciò premesso, letti gli articoli 22 e 17, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di accogliere il reclamo così come proposto dalla società ASD REAL TEANO CALCIO e per effetto:
Di infliggere alla società NC RIARDO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3
Di infliggere al signor FORMICOLA PIETRO la squalifica fino a tutto il 30/10/2010
Di inibire il signor DE DONATO FRANCO, dirigente accompagnatore della società NC RIARDO, fino a tutto il 31/10/2010
Di infliggere alla società NC RIARDO l’ammenda di € 50,00.