Diverse sedute di giunta comunale a cui hanno partecipato solo due assessori insieme al sindaco, hanno scatenato le proteste delle opposizioni consiliari guidate da Carmine Corbisiero e Nicola Di Benedetto. Da qui la dura nota congiunta ( che alleghiamo) con richiesta di parere inviato sia alla Segretaria Comunale dottoressa Licciardi che al Prefetto di Caserta oltre che al sindaco e agli stessi assessori.
Questa la nota che porta la firma sia dei Capigruppo Di Benedetto e Corbosiero che della consigliera Frasca.
Alla Segretaria generale del Comune di Teano
(trasmessa a mezzo PEC)
e p.c. Al Prefetto di Caserta
(trasmessa a mezzo PEC)
AI Sindaco
Agli Assessori del Comune di Teano
OGGETTO: Validità sedute di Giunta. Richiesta parere.
All’Albo Pretorio del Comune sono state recentemente pubblicate le seguenti delibere di Giunta comunale: n. 74, n.75, n.76, n.77 e n. 78 del 25/06/2020, e n.79 del 30/06/2020. In tutti i verbali delle predette deliberazioni è certificata la presenza di soli due assessori, oltre il Sindaco, e nonostante ciò i medesimi provvedimenti riportano l’annotazione ‘”Constatato il numero legale degli Assessori intervenuti”.
A tal proposito si ritiene opportuno far notare quanto segue.
L’articolo 47 comma I del vigente T.U.E.L. prescrive: “La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.”. Per effetto di tale limitazione, il numero massimo di Assessori della nostra Città — comprensivo del Vice Sindaco – è fissato in 5.
L’articolo 47 comma 2 del vigente T.U.E.L. precisa, inoltre, “Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma l, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.” L’articolo 24 dello nostro Statuto comunale prevede che “La Giunta é composta dal Sindaco, dal Vice Sindaco (che può ricoprire cariche assessorile) e da sei Assessorf’•, quindi Io Statuto sidicino ha optato per il criterio della fissazione del numero di Assessori e non per quello del numero massimo. A conferma di ciò, lo Statuto (art.25 co.2) prevede, altresì, l’obbligo in capo al Sindaco di sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari. Da tutto quanto sopra sembrerebbe discendere che la Giunta comunale di Teano deve essere composta da 5 Assessori compreso il Vice Sindaco. Questa conclusione è altresì confermata dall’operato delle Amministrazioni cittadine che si sono succedute gli ultimi anni che hanno sempre rispettato tale obbligo statutario.
Premesso ciò, si rammenta che l’articolo 26 dello Statuto – titolato “Funzionamento della Giunta” – prescrive al comma 3 che “Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli Assessori Da ciò sembrerebbe discendere il limite — fisicamente improponibile – di 2,5 Assessori per poter validare l’operato dell’Organo esecutivo. A tal proposito sembrerebbe utile ricordare che la corrente giurisprudenza ha costantemente affermato il principio che, nei casi in cui il computo del quorum costitutivo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all’individuazione di una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore. dal momento che la soluzione contraria dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore. con il troncamento delle cifre decimali. ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta.
Applicando tale principio, appare evidente che le sedute della Giunta comunale possano essere ritenute valide solo se sono presenti almeno 3 Assessori. Se tale conclusione fosse corretta — così come si immagina – ne deriverebbe la nullità di tutte le deliberazioni di Giunta assunte in difetto di uesto uorum costitutivo.
Al fine di salvaguardare e tutelare gli interessi dell’Ente e della nostra comunità, i sottoscritti Consiglieri comunali ing. Nicola Di Benedetto, dott.ssa Pamela Frasca e dr. Carmine Corbisiero chiedono alla S.V. di voler esprimere il proprio autorevole parere e la propria valutazione di ordine tecnico-giuridico in merito alla questione sopra indicata, stante quanto previsto dall’ articolo 74 comma 3 dello Statuto comunale.
Appare pleonastico sottolineare sia l’assoluta e indifferibile urgenza della presente richiesta, sia la necessità di adottare ogni atto consequenziale per evitare che si concretizzino danni conseguenti all’esecutività delle delibere in argomento.
Voglia la S.V. notificare la presente al Sindaco e agli Assessori in carica.
I Consiglieri comunali
f.to (dr. Carmine Corbisiero)
f.to (dott.ssa Pamela Frasca)
f.to (ing. Nicola Di Benedetto)
comunali anche al Segretario Comunale della città di Teano dottoressa Licciardi ( che quelle giunte le ha validate), anche al Prefetto di Caserta.
Questo il documento.
Alla Segretaria generale del Comune di Teano
(trasmessa a mezzo PEC)
e p.c. Al Prefetto di Caserta
(trasmessa a mezzo PEC)
AI Sindaco
Agli Assessori del Comune di Teano
OGGETTO: Validità sedute di Giunta. Richiesta parere.
All’Albo Pretorio del Comune sono state recentemente pubblicate le seguenti delibere di Giunta comunale: n. 74, n.75, n.76, n.77 e n. 78 del 25/06/2020, e n.79 del 30/06/2020. In tutti i verbali delle predette deliberazioni è certificata la presenza di soli due assessori, oltre il Sindaco, e nonostante ciò i medesimi provvedimenti riportano l’annotazione ‘”Constatato il numero legale degli Assessori intervenuti”.
A tal proposito si ritiene opportuno far notare quanto segue.
L’articolo 47 comma I del vigente T.U.E.L. prescrive: “La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.”. Per effetto di tale limitazione, il numero massimo di Assessori della nostra Città — comprensivo del Vice Sindaco – è fissato in 5.
L’articolo 47 comma 2 del vigente T.U.E.L. precisa, inoltre, “Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma l, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.” L’articolo 24 dello nostro Statuto comunale prevede che “La Giunta é composta dal Sindaco, dal Vice Sindaco (che può ricoprire cariche assessorile) e da sei Assessorf’•, quindi Io Statuto sidicino ha optato per il criterio della fissazione del numero di Assessori e non per quello del numero massimo. A conferma di ciò, lo Statuto (art.25 co.2) prevede, altresì, l’obbligo in capo al Sindaco di sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari. Da tutto quanto sopra sembrerebbe discendere che la Giunta comunale di Teano deve essere composta da 5 Assessori compreso il Vice Sindaco. Questa conclusione è altresì confermata dall’operato delle Amministrazioni cittadine che si sono succedute gli ultimi anni che hanno sempre rispettato tale obbligo statutario.
Premesso ciò, si rammenta che l’articolo 26 dello Statuto – titolato “Funzionamento della Giunta” – prescrive al comma 3 che “Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli Assessori Da ciò sembrerebbe discendere il limite — fisicamente improponibile – di 2,5 Assessori per poter validare l’operato dell’Organo esecutivo. A tal proposito sembrerebbe utile ricordare che la corrente giurisprudenza ha costantemente affermato il principio che, nei casi in cui il computo del quorum costitutivo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all’individuazione di una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore. dal momento che la soluzione contraria dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore. con il troncamento delle cifre decimali. ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta.
Applicando tale principio, appare evidente che le sedute della Giunta comunale possano essere ritenute valide solo se sono presenti almeno 3 Assessori. Se tale conclusione fosse corretta — così come si immagina – ne deriverebbe la nullità di tutte le deliberazioni di Giunta assunte in difetto di uesto uorum costitutivo.
Al fine di salvaguardare e tutelare gli interessi dell’Ente e della nostra comunità, i sottoscritti Consiglieri comunali ing. Nicola Di Benedetto, dott.ssa Pamela Frasca e dr. Carmine Corbisiero chiedono alla S.V. di voler esprimere il proprio autorevole parere e la propria valutazione di ordine tecnico-giuridico in merito alla questione sopra indicata, stante quanto previsto dall’ articolo 74 comma 3 dello Statuto comunale.
Appare pleonastico sottolineare sia l’assoluta e indifferibile urgenza della presente richiesta, sia la necessità di adottare ogni atto consequenziale per evitare che si concretizzino danni conseguenti all’esecutività delle delibere in argomento.
Voglia la S.V. notificare la presente al Sindaco e agli Assessori in carica.
I Consiglieri comunali
f.to (dr. Carmine Corbisiero)
f.to (dott.ssa Pamela Frasca)
f.to (ing. Nicola Di Benedetto)