Per l’ultima tranche di case fantasma il 2 aprile è l’ultimo appello per la regolarizzazione. L’elenco finale di fabbricati individuati dall’agenzia del Territorio (ora incorporata nelle Entrate) era apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre e i 120 giorni entro i quali i proprietari possono adempiere spontaneamente all’accatastamento evitando le maxi sanzioni sarebbe il 30 marzo, che slitta di tre giorni a causa delle festività pasquali.
Le regole sono dettate dal Decreto legge 16/2012, che aveva stabilito che per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta (cioè appunto le case fantasma, individuate dall’agenzia del Territorio con il lavoro di aerofotogrammetria e sovrapposizione di foto e mappe nei due anni precedenti) si deve presentare domanda di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale. Per chi non si preoccupa di questo adempimento scatta l’applicazione di sanzioni amministrative quadruplicate, come previsto dal Decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale.
In ogni caso, se il proprietario non fosse stato d’accordo sui dati contenuti negli atti di attribuzione della rendita presunta, sarebbe stato è possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente entro il 30 gennaio 2013 (60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale) ma ormai questo termine è trascorso e non risulta che le Commissioni siano state travolte da ondate di ricorsi.
Certo il termine è ormai vicinissimo e chi non ha neppure iniziato a pensarci è molto difficile che riesca a fare in tempo, perché occorre far intervenire un professionista che rilevi la planimetria dell’immobile e presenti la domanda di accatastamento agli uffici con le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (si veda anche la circolare 43927 del 17 settembre 2012 dell’Agenzia del Territorio, che ha chiarito alcuni aspetti controversi relativi alle sanzioni amministrative derivanti dalle attività di accertamento degli immobili fantasma con attribuzione della rendita presunta).
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge, i proprietari delle case fantasma incorreranno nelle sanzioni previste. Se l’atto di aggiornamento catastale viene presentato entro 90 giorni la sanzione viene ridotta a un decimo di quella prevista e ammonta a 103,20 euro. Se il ravvedimento operoso avviene dopo 90 giorni dal termine ultimo ma entro un anno, la sanzione irrogata è pari a un ottavo di quella prevista e ammonta a 129,00 euro.In tutti gli altri casi, la sanzione va da un minimo di 1.032,00 euro a un massimo di 8.264,00 euro. Il 75% delle sanzioni andrà ai Comuni. In ogni caso, la regolarizzazione si ferma al catasto: gli aspetti fiscali e quelli urbanistici restano tutti da risolvere.
Anzitutto, si tratta di recuperare un gettito Imu di circa 580 milioni annui (si veda il Sole 24 Ore dell’11 marzo scorso) ma ci sono da considerare anche gli arretrati e relativi sanzioni e interessi: teoricamente sono in ballo due miliardi. Ma bisognerà vedere quanti davvero presenteranno l’accatastamento, perché i casi più difficili sono rimasti indietro. Quanto poi alla regolarizzazione urbanistica, in gran parte si tratta di edifici abusivi e non sono previsti condoni edilizi. I municipi si troveranno ad affrontare il dilemma se applicare la legge e abbatterli o fingere che non lo siano e incassare le imposte.
di Saverio Fossati