Una contestazione disciplinare è stata notificata ai dipendenti comunali: ingegnere Fulvio Russo, avvocato Fernando Zanni, geometra Dario Picerno, ingegnere Tommaso Compagnone (per questo ex dipendente gli atti sono stati trasmessi alla Regione Campania presso cui è attualmente assegnato l’ex responsabile tecnico del Comune di Teano) mentre, per il geometra Enzo Barra, non si procede perché in pensione.
L’iniziativa, assunta dall’Ufficio del Segretario Comunale, è strettamente collegata alla chiusura delle indagini depositata dai PM Gerardina Cozzolino e Francesca De Renzis, che hanno indagato su almeno quattro anni di attività edilizia nel Comune di Teano e inviati gli atti al GIP per verificare se ci sono gli estremi per il rinvio a giudizio per almeno 53 tra committenti, tecnici privati, funzionari, componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale e amministratori. Si è ancora in attesa di conoscere le determinazioni del GIP se cioè rinviare a giudizio gli indagati o archiviare integralmente o parzialmente le conclusioni dei PM. Contestualmente all’iter giudiziario è previsto l’avvio di una procedura disciplinare, secondo quanto prevede l’art.69 del D.Lgs.150/2009, nel quale si stabilisce che il dirigente, in questo caso il Segretario Comunale, quando ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni di una certa gravità, come nel caso specifico, senza indugio e comunque non oltre venti giorni dall’acquisizione della notizia, deve contestare l’addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa.
Perché si è atteso tanto tempo se il deposito della chiusura indagine è avvenuto già molti mesi fa e la notizia era ed è tutt’ora di dominio pubblico? Umanamente comprensibile l’indecisione della Segretaria Comunale di fronte ad un provvedimento che vede coinvolti alcuni colleghi di lavoro, di diverso avviso la Prefettura di Caserta che ha fortemente sollecitato la dirigente ha rispettare i termini di contestazione previsti dal citato D.Lgs.
Il prossimo venti aprile scade il termine entro il quale i dipendenti destinatari del provvedimento dovranno essere ascoltati a loro difesa e consentire alla Dirigente di applicare le sanzioni che riterrà opportune. Ma, ci chiediamo, quale ruolo sanzionatorio può, in questa fase, attribuirsi alla Segretaria Comunale se i fatti in contestazione sono ancora al vaglio del Magistrato il quale non ha ancora deciso se rinviarli a giudizio? Può il collegio disciplinare comunale sostituirsi alla giustizia ordinaria ed anticipare una sentenza di colpevolezza o di assoluzione? Perché se così non è, e così non ci sembra che sia, che senso ha questa procedura?
Occorre precisare tra l’altro che gli addebiti mossi ai dipendenti comunali, sono di tale gravità che, se provati, da soli farebbero scattare il provvedimento disciplinare del licenziamento.
E’ probabile quindi prevedere che, una volta ascoltate le controdeduzioni dei dipendenti, in merito agli addebbiti mossi dai PM nelle singole notificazioni di chiusura indagine, la Segretaria Comunale sarà costretta a sospendere la procedura in attesa dei giudizi di merito individuali, che stabiliranno se e quali sono i reali addebiti attribuibili ai singoli dipendenti ed i relativi livelli di gravità. Nel frattempo prudenza vorrebbe, per fugare ogni dubbio sul prosieguo dell’attività specifica assegnata ai soggetti cui è stata indirizzata la contetazione, si valutasse seriamente la opportunità di una diversa utilizzazione degli stessi.
Tutto ciò in considerazione del generale dovere di correttezza e trasparenza cui la funzione amministrativa, deve ispirarsi.
Figueras