Premettiamo che, siamo stati costretti, nostro malgrado, ad interessarci di Conflitti di Interesse, Affidamenti Diretti e Traffico d’Influenze non per un mero personale capriccio, bensì “provocati” dal Segretario Generale, Dott. Gaetano Pietropaolo con la Sua “Relazione annuale sull’esito dei controlli successivi di regolarità e contabili espletati nell’anno 2023”. Quindi, “ambasciator non porta pena”. Però, seppur consci dell’immane e certosino lavoro del Segretario, noi, millantatori di professione, in uno squisito impeto di collaborazione, ci teniamo ad informarLo che, per dimenticanza, per distrazione, per pura svista, nell’elencazione delle Determine attraverso le quali si è fatto “ricorso eccessivo agli affidamenti diretti…” e, peraltro, mancanti della dichiarazione sul conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013. La dichiarazione sul conflitto di interessi, non è una formula di stile, ma un adempimento sostanziale con la quale, il funzionario competente, preliminarmente valuta la possibilità di adottare un determinato provvedimento amministrativo o anche solamente di compiere una certa attività endoprocedimentale”, avrebbe dimenticato di analizzare una Determina alquanto rappresentativa dei due “episodi” da Lui stesso reputati “complessivamente illeciti”. Ci riferiamo alla Determina n. 184 del 14.07.2022. È pur vero che il Dr. Pietropaolo ha relazionato esclusivamente per l’anno 2023, ma siccome i millantatori di professione, nel loro mestiere di calunniatori, già in tempi non sospetti avevano intravisto potenziali Conflitti di Interesse già nell’elenco di coloro che facevano parte della Compagine elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale, per pura vanità, devono verificare se le proprie “calunnie” avessero nel tempo un fondo di verità. E, anche, qui, possiamo permetterci di far ruotare la nostra “ruota” come quella di un pavone. Infatti, ricordate i nostri articoli nell’imminenza delle Elezioni Amministrative del 2022? Ricordate in particolare l’articolo titolato “Candidati, facendo lo struscio per il corso di Teano”? Ricordate quando scrivevamo: “…Poi troviamo…omissis…, il quale, dicunt, che deve le sue fortune anch’egli all’Ing. Raffaele Picierno (ci nominano una certa Soteco che si occupa della manutenzione dei depuratori degli enti pubblici…)? Ricordate? Ricordate quando scrivevamo: “Ora, è risaputo, come durante il nostro “struscio”, le annotazioni sono chirurgiche e ci viene fatto notare persino il numero delle parentele in campo ed il rapporto di “politica-familistica”? Ricordate? Ebbene tutte queste nostre illazioni e calunnie possono condurre a potenziali Conflitti d’Interesse? Proviamo a vedere partendo proprio dalla Determina in questione, la n. 184 del 14.07.2022. Il tutto seguendo pari pari il ragionamento del Dr. Pietropaolo. Con quella Determina, insomma, si decide di “AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n°50/2016, l’incarico alla ditta …omissis…, con sede in S. Maria Capua Vetere via Calatina, 18 l’incarico consistente nella esecuzione dei lavori in oggetto indicati per un importo di C 10.509,00 oltre IVA al 22% come per legge; di IMPEGNARE la somma di C 12.820,98 al cap. 2515 del bilancio e f.”. Ora leggendo di quel candidato, ora Consigliere, il quale, tra le altre, ha anche la Delega “all’ecologia”, guarda caso ambito “parallelo” alle attività della Ditta per cui lavora e la stessa, di contro, opera per il Comune di cui è Consigliere lo stesso dipendente, qualche dubbio di “legittimità” in materia di Conflitti d’Interesse, pur ci assale. O no Dr. Pietropaolo? Ci stiamo attenendo a quanto giustamente da Lei dichiarato. Inoltre, Dr. Pietropaolo, ma Lei non ha più volte rammentato “l’obbligatorietà di dichiarazione di assenza, seppur potenziale, di Conflitti d’Interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013” in calce alle Determine? Ebbene, secondo Lei ha tutti i crismi della legalità quella Determina (N. 184/2022) del tutto priva di tale Dichiarazione? O, forse, si era impossibilitati a giurare e spergiurare che tale Ditta era “priva di elementi” che potessero confliggere con l’Amministrazione Comunale o qualche suo autorevole rappresentante? È forse così? Se siamo in errore Egr. Dr. Pietropaolo, e solo per un mero esercizio accademico, ci saprebbe ragguagliare in merito? In effetti, abbiamo preso una Determinazione a caso (la n. 611 del 12.09.2024) nella quale abbiamo notato chiaramente la dicitura “che non sussistono conflitti d’interesse, neanche potenziali in capo al Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90”. E vogliamo parlare del “ricorso eccessivo agli affidamenti diretti…” in presenza di eventuali Conflitti d’Interesse? Ah, questi millantatori di professione!!!
Pasquale Di Benedetto