Lasciamo stare per qualche tempo le elezioni, ed occupiamoci di un argomento un poco più frivolo ma, a parere di chi scrive, molto serio e che sicuramente interesserà a tutti.
Ebbene secondo la dottrina giuridica italiana, sono considerati “fake” quei profili social falsi nei quali si configura il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. quando c’è dolo specifico e idoneità ad ingannare.
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno (art. 494 cp – Brocardi.it)”.
Gli amici avvocati potranno confermare e/o smentire; meglio ancora fornire il loro diretto contributo per qualche caso trattato nel corso della loro professione forense. Anche la Corte di Cassazione (es. sent. n. 22049/2020 e n. 25774/2014) si è espressa, chiarendo che basta l’uso abusivo di foto o generalità altrui per trarre in errore gli utenti, anche senza ulteriori illeciti.
Se usato per truffe online, integra l’art. 640 c.p. (reclusione 1-5 anni); per diffamazione, art. 595 c.p. (fino a 3 anni). Il Garante Privacy impone a Facebook di bloccare i profili fake e comunicare i dati alla vittima.
Qualcuno ci ha chiesto se la polizia può risalire o meno a un profilo fake. Orbene, quando viene presentata una denuncia per un reato commesso tramite un siffatto profilo, le forze dell’ordine si attivano per risalire a chi si nasconde dietro. Nello specifico vengono indirizzate richieste ben dettagliate alla piattaforma su cui esiste quel profilo.
L’indagine verso il provider fornitore del servizio (ad esempio Meta per Facebook), può essere volta a richiedere informazioni dettagliate su luogo, ora e modalità di accesso di quel profilo. Non ultimo l’indirizzo IP – Internet Protocol – ovvero quel codice numerico unico che identifica un qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, stampante,) connesso a una rete (locale o a Internet).
Ebbene segnaliamo che anche in mancanza di IP, in alcuni casi di diffamazione aggravata – art. 595 cp – la Suprema Corte ha ritenuto la prova in suo possesso valida “oltre ogni ragionevole dubbio”, raggiunta questa tramite altri riscontri. Questo conferma che per reati da social come la sostituzione di persona, l’IP da solo non basta: servono prove integrative (log account, perquisizioni, testimonianze).
Tipicamente un profilo FB fake ha nel 99% dei casi una foto di profilo e di copertina che ovviamente non consentono di individuarne il vero proprietario.
Non vogliamo avviare una caccia alle streghe, ma sapere che si sono profili fake in giro che interagiscono con noi tutti non è proprio di nostro gradimento ed immaginiamo sia così anche per voi.
Come smascherarli?
Basterà verificare sul proprio profilo FB, la lista di amici ed accertarsi che il profilo di tizio sia reale, semplicemente guardando gli amici in comune o nel caso di dubbio chiedergli esplicitamente una foto accompagnata da nome e cognome. A meno che non si abbia conoscenza diretta.
Dal setaccio, uscirà fuori qualche “maramao” che certamente non risponderà o vi fornirà dati falsi. Bloccate questo tipo di contatto, segnalatelo a FB e principalmente segnalatelo ai vostri amici.
Ove mai quel profilo dovesse risultare vero, scusatevi con il vostro amico. Sarà l’occasione buona per incontrarsi di persona ed offrirgli un bel caffè.
Noi qualche dubbio su qualche profilo lo abbiamo.
Come si dice in questi casi: uomo avvisato, mezzo salvato.!
Luciano Passariello


LA GRANDE SELEZIONE DELLE MASCHERE.
GIÙ LE MANI DA TEANO, DALLA SUA SQUADRA E DAI SUOI TIFOSI!!!
SCENDO IN CAMPO.
UN PO’ DI ANAMNESI DELLA POLITICA ATTUALE… 
