Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come
modificato dal D.Lgs. 97/2016 ss. mm. e ii
Spett / le Responsabile Area Finanza
Spett / le Segretario Generale
Spett / le R P C T del Comune di Teano
Pec : lpr@arubapec.it Pec : protocollo.teano@asmepec.it
Oggetto : richiesta informazioni, 97/2016, DIFFIDA AD ADEMPIERE ( art. 328 cp )
Per quanto in oggetto il Sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 2 e ss. Del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e ss. mm. e ii.
Visto
che per tutelare gli aspetti di Know how è sufficiente fornire riscontro al richiedente nei limiti di quanto richiesto considerato che l’accesso civico generalizzato può avere a oggetto non solo documenti ma anche meri “dati e informazioni “.
Considerato che
– l’istituzione della sezione “Amministrazione Trasparente “sul sito istituzionale è un obbligo ineludibile per gli enti locali, della cui attuazione deve farsi carico l’amministrazione comunale, e per essa il sindaco nella sua qualità di organo apicale. Così si è espressa la Corte dei Conti Puglia, con la sentenza 185/2018, ravvisando nella condotta del primo cittadino gli estremi della colpa grave per l’omissione e il ritardo degli obblighi di trasparenza.
– la Trasparenza è totale, come da indicazione chiara da Tar e Consiglio di Stato, dove “
nell’accesso civico generalizzato prevale l’interesse alla conoscenza “. L’ultima circolare applicativa emanata dalla funzione Pubblica, la n. 2 del 2017, imponeva alla amministrazione comportamenti molto stringenti, fra cui limitare il diniego all’accesso ai casi indicati dalla legge e dall’ Anac e secondo un’interpretazione restrittiva. Due Sentenze, del maggio 2019 del Tar Campania, una di poco precedente del Tar Lombardia e infine una del 5 Giugno 2019 del Consiglio di Stato, potrebbero segnare una nuova stagione in cui la trasparenza totale esce dalla ragnatela di limitazioni in cui sembrava impelagata, definendo il concetto che nella trasparenza totale l’interesse pubblico prevale persino sulle motivazioni “private ed egoistiche “della richiesta di accesso.
– l’accesso civico generalizzato non è soggetto ai limiti previsti dalla Legge 241/90, e non
richiede pertanto titolarità di un interesse strumentale alla tutela della posizione giuridica del richiedente, ma si tratta di una forma di accesso ben più ampia di quella prevista dalla Legge sul procedimento amministrativo e risulta azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazione della sussistenza di un interesse attuale e concreto per la tutela di situazioni rilevanti, senza dover motivare la richiesta e con la sola finalità di consentire una pubblicità diffusa e integrale dei dati, dei documenti e delle informazioni che sono considerati, in base alle norme, come pubblici e quindi conoscibili.
– l’acceso civico generalizzato si deve applicare a ogni atto pubblico, tale forma di accesso non può ritenersi limitata da norme preesistenti ( e non coordinate con il nuovo istituto ), come quelle della Legge 241/90, ma soltanto dalle prescrizioni “speciali “ e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno. La disamina parte dal dato oggettivo secondo cui “il legislatore, attraverso l’introduzione dell’accesso civico generalizzato” ha inteso consentire l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, “ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a “ chiunque “, prescindendo da un interesse manifesto “( pubblicazione proattiva).
– la Trasparenza deve avere precisi obiettivi, ad esempio garantire tracciabilità dei servizi e
attivare la partecipazione civica alle attività pubbliche, ma sul terreno vi sono delle incongruenze che ab origine intralciano il cammino della trasparenza – accountability. Fra queste, la sostanziale fusione con l’anticorruzione, che si esprime con l’identificazione di un unico responsabile per attività al contrario profondamente differenti, così come ha sempre sostenuto l’Anac e come conferma anche il recentissimo 4° piano italiano per l’Open Government Partnership, dove la trasparenza è una delle azioni chiave di un modello in cui il cittadino è co-decisore delle attività pubbliche.
– le singole amministrazioni non possono limitare con i propri regolamenti gli atti oggetti
dell’accesso civico generalizzato, il “FOIA“ (Freedom of Information Act ) introdotto nella
legislazione italiana dalla riforma Madia del 2016, come invece era possibile fare per la
trasparenza “tradizionale “disciplinata dalla legge 241 del 1990. Nella gestione del personale, invece, occorre legare esplicitamente gli obiettivi che guidano la retribuzione di risultato dei dirigenti ai tassi di attuazione del Foia, per non far rimanere lettera morta la previsione per cui le mancate risposte alle richieste di documenti da parte dei cittadini “costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”.
– a seguito dell’attività ispettiva nei confronti di un piccolo Comune l’Autorità anticorruzione, con la Delibera n. 124/2019, riscontrava l’inadempienza dell’ente locale agli obblighi di pubblicazione, ossia l’inadeguatezza e la carenza di contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente“ da pubblicarsi nella home page del sito web istituzionale, ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 33/2013, si tratta di una violazione che, oltre a costituire un illecito disciplinare, può dare luogo a ulteriori forme di responsabilità, secondo quanto sancito dall’ articolo 45, comma 4, del Dlgs 33/2013. Difatti l’articolo 8, comma 3, del Dlgs 33/2013 prevede per i documenti che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente che siano visibili sul sito web dell’Amministrazione per 5 anni. Tenendo conto di ciò, l’Anac interviene con provvedimenti per l’attuazione degli obblighi in questione e ingiunge al Comune di pubblicare entro 30 giorni nella
sezione “Amministrazione Trasparente “del sito web “tutti i documenti, le informazioni e i dati mancanti, oggetto di pubblicazione obbligatorio, nel rispetto della normativa vigente nonché secondo la struttura e i contenuti indicati nella Delibera Anac n. 1310/2016, motivando, all’interno delle sotto-sezioni interessate, gli eventuali casi di non ricorrenza”. Per inciso bisogna ricordare che, a presidio degli obblighi di trasparenza, l’ articolo 47 del Dlgs 33/2013 ha attribuito all’ Anac il compito di irrogare le sanzioni ove prescritte dal decreto, e a questo fine l’Autorità, con il regolamento del 16 Novembre 2016, ha disciplinato l’esercizio del proprio potere sanzionatorio. Nello scenario descritto l’intervento dell’Authority è ineccepibile, considerato che, in linea di principio, la trasparenza della PA è funzionale agli obblighi di prevenzione e lotta alla corruzione (Legge 190/2012), come più volte ribadito dal Decreto Legislativo di attuazione. Pertanto, a fronte degli obblighi imposti dall’impianto normativo, l’effetto obbligatorio e vincolante per l’azione della PA sussiste a prescindere dalle difficoltà organizzative, dalle restrizioni di personale e dalla carenza di risorse in cui può ritrovarsi a operare l’ente locale.
– sono stati stabiliti importanti principi dai giudici contabili in merito al possibile danno
all’immagine della PA nei confronti del responsabile della violazione della pubblicazione dei dati obbligatori previsti dalla Legge, Secondo la Corte dei conti, sezione Giurisdizionale, per stabilire se la mancata pubblicazione di un dato, obbligatoria pe Legge, possa condurre al danno all’immagine alla PA, non è necessaria alcuna pregiudiziale penale. Infatti, la violazione dell’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa che assegna alla trasparenza la possibilità concreta di conoscenza,
attraverso i siti internet dell’amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, può comportare a carico del responsabile specifico danno all’immagine alla PA, danno che non è soggetto ad alcuna pregiudiziale penale essendo stato previsto per Legge (Sentenza Tar Toscana n. 5/2018).
– l’accesso alla documentazione deve essere assicurato immediatamente da parte del
responsabile unico del procedimento senza che l’istante debba attendere la conclusione del procedimento (Ordinanza della prima sezione Tar veneto n. 512/2017).
Visto
che in data 29 / 07 / 2022, sulla pagina ufficiale del Comune di Teano (CE) “ALBO PRETORIO”, con numero di Reg. 0445 / 2022, veniva pubblicata una Determina n. 203 del 29 / 07 / 2022, dove il parere di regolarità contabile ed attestazione della copertura Finanziaria è a firma di Del Vecchio Raffaele in qualità di Responsabile della Ripartizione Finanziaria. In pari data, sulla pagina ufficiale del Comune di Teano “Albo Pretorio”, non risulta pubblicato nessun Decreto di nomina, tantomeno nella sezione Amministrazione Trasparente.
Pertanto
su tutto quanto sopra esposto, il Sottoscritto chiede
– copia del Decreto di nomina a Del Vecchio Raffaele, quale Responsabile della Ripartizione Finanziaria, così come si evince nella Determina de quo.
MEZZI ISTRUTTORI
1) DETERMINA DIRIGENZIALE N. 203 del 29 Luglio 2022
Sicuro di un suo sollecito riscontro (241/90) nell’attesa vi porgo i più distinti saluti
N.B. nella risposta indicare il n. 448 progressivo (risposta simile alla richiesta)
“Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta
elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali”.
In fede
Alessandro Lepre