Spett / le Responsabile Area Finanza
Spett / le Segretario Generale
Spett / le Ufficio Politiche Sociali del Comune di Teano
Spett / le C. te Stazione Carabinieri Teano
Spett / le FOIA
Spett / le A N A C
Oggetto: ESPOSTO / DENUNCIA
Il Sottoscritto Lepre Alessandro, in qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione ASCOMART (associazione commercianti ed artigiani Teano) denuncia quanto segue :
in data 08 Giugno 2022, venivo contattato dai titolari di alcune attività commerciali, che avevano aderito alla ricezione dei buoni COVID – 19 da parte dei cittadini Teanesi che ne avevano fatto richiesta, così come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, recante “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili “ e dalla Determina Dirigenziale n. 766 del 21 Dicembre 2021, dove si è provveduto a strutturare la griglia di valutazione dei requisiti e ad impegnare la somma di € 144.799,70 al capitolo 2855 dell’esercizio finanziario 202, giusta impegno n. 595/2020, dando atto di un residuo di € 15.459,70 derivante da precedente assegnazione fondi al capitolo 2855, giusta impegno n. 595/2020; nella stessa Determina n. 766 del 21 Dicembre 2021, con la quale si approvava la documentazione ( impegno di spesa e approvazione avviso pubblico e manifestazione di interesse commercianti ) per consentire agli esercizi commerciali e farmacie disponibili di manifestare il proprio interesse ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2 del D.L. n. 154/20 e Ordinanza della P.C. n. 658 citata, i quali mi chiedevano di venire a conoscenza della somma residua dei buoni in quanto dovevano organizzarsi per l’approvvigionamento dei beni alimentari VIVI / FRESCHI per la somma residua, ed in base a tale disponibiltà si regolavano per l’acquisto degli stessi. Come accennato i prodotti VIVI / FRESCHI devono essere acquistati in base alle effettive necessità, altrimenti vanno persi causando un disagio economico alle attività stesse. Pertanto sulla base di questa richiesta ed esigenza, in pari data mi sono recato presso l’ufficio Ragioneria del Comune di Teano ed il responsabile, dopo aver accolto la mia richiesta, mi indirizzò all’Ufficio Politiche Sociale, competente per materia. Recatomi presso di esso mi accorsi che lo stesso era chiuso e che sarebbe stato aperto il giorno successivo 09 Giugno 2022. Recatomi presso di esso il giorno 09 Giugno 2022, trovai n. 2 Signore di cui la Sign. De Fusco Deborah, la quale dopo aver ascoltato la mia richiesta mi rispose prontamente che non poteva darmi risposta in quanto trattasi di violazione della privacy. A questo punto feci notare che gli unici documenti vincolati dalla privacy sono quelli previsti dall’Art 5– bis, commi 1 e 2 del D.Lgs 33/2013. A questo punto la Sign. De fusco Deborah mi chiese a che titolo io facessi tale richiesta ed il sottoscritto gli fece notare che il richiedente non deve essere obbligato a motivare la richiesta, ma anche in questo caso il sottoscritto soddisfò la richiesta della de Fusco, la quale però, imperterrita non si ostino a negare la richiesta. A questo punto il Sottoscritto gli faceva notare che la Circolare FOIA 1/2017 e la n. 2 del 2019 dicevano il contrario da quanto dichiarato dalla stessa. In data 16 Giugno 2022 mi sono recato di nuovo presso l’ufficio politiche sociali e la sign. ra De Fusco Deborah mi negava di nuovo la richiesta. A questo punto il Sottoscritto dopo aver interloquito con il responsabile dell’Area Finanziaria, il quale mi dava piena ragione a tal punto che lo stesso mi chiede di chiamare la stessa ed invitarla presso il suo ufficio. A questo punto la Sign.ra De Fusco Deborah accetta la mia richiesta e mi obbliga a fare una richiesta scritta ed io per l’ennesima volta gli ribadisco che i tempi sono stretti e che gli stessi commercianti si trovano in difficoltà nel sapere di quanti viveri acquistare, ma la stessa imperterrita non vuole sentire ragioni, anzi mi confida di essere stata dai carabinieri di Teano e che gli stessi gli avevano detto che la stessa doveva solo accettare la richiesta scritta. Il Sottoscritto, visto l’avvicinarsi del fine settimana, termine ultimo per i commercianti per l’approvvigionamento dei viveri chiede alla Segretaria Comunale di vistare la mia richiesta, poi regolarmente protocollata, ad evitare un danno economico alle attività commerciali, premettendo, inoltre, che se tali informazioni fossero state pubblicate sulla pagina ufficiale del comune di teano “ albo pretorio” alla sezione Amministrazione Trasparente, tutto ciò non fosse accaduto, cosa pertanto prevista per Legge, ma che la Sign. De Fusco Deborah non ha voluto sentire le ragioni, continuando pedissequamente a negare la mia richiesta.
P E R T A N T O
Visto
- che per tutelare gli aspetti di Know how è sufficiente fornire riscontro al richiedente nei limiti di quanto richiesto considerato che l’accesso civico generalizzato può avere a oggetto non solo documenti ma anche meri “ dati e informazioni “.
Considerato
– l’istituzione della sezione “Amministrazione Trasparente“ sul sito istituzionale è un obbligo ineludibile per gli enti locali, della cui attuazione deve farsi carico l’amministrazione comunale, e per essa il sindaco nella sua qualità di organo apicale. Così si è espressa la Corte dei Conti Puglia, con la sentenza 185/2018, ravvisando nella condotta del primo cittadino gli estremi della colpa grave per l’omissione e il ritardo degli obblighi di trasparenza.
– la Trasparenza è totale, come da indicazione chiara da Tar e Consiglio di Stato, dove “nell’accesso civico generalizzato prevale l’interesse alla conoscenza “. L’ultima circolare applicativa emanata dalla funzione Pubblica, la n. 2 del 2017, imponeva alle amministrazioni comportamenti molto stringenti, fra cui limitare il diniego all’accesso ai casi indicati dalla legge e dall’ Anac e secondo un’interpretazione restrittiva. Due Sentenze, del maggio 2019 del Tar Campania, una di poco precedente del Tar Lombardia e infine una del 5 Giugno 2019 del Consiglio di Stato, potrebbero segnare una nuova stagione in cui la trasparenza totale esce dalla ragnatela di limitazioni in cui sembrava impelagata, definendo il concetto che nella trasparenza totale l’interesse pubblico prevale persino sulle motivazioni “private ed egoistiche “della richiesta di accesso.
– l’accesso civico generalizzato non è soggetto ai limiti previsti dalla Legge 241/90, e non richiede pertanto titolarità di un interesse strumentale alla tutela della posizione giuridica del richiedente, ma si tratta di una forma di accesso ben più ampia di quella prevista dalla Legge sul procedimento amministrativo e risulta azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazione della sussistenza di un interesse attuale e concreto per la tutela di situazioni rilevanti, senza dover motivare la richiesta e con la sola finalità di consentire una pubblicità diffusa e integrale dei dati, dei documenti e delle informazioni che sono considerati, in base alle norme, come pubblici e quindi conoscibili.
– l’acceso civico generalizzato si deve applicare a ogni atto pubblico, tale forma di accesso non può ritenersi limitata da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo istituto), come quelle della Legge 241/90, ma soltanto dalle prescrizioni “speciali “ e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno. La disamina parte dal dato oggettivo secondo cui “ il legislatore , attraverso l’introduzione dell’accesso civico generalizzato” ha inteso consentire l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, “ ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a “ chiunque “, prescindendo da un interesse manifesto “.
– la Trasparenza deve avere precisi obiettivi, ad esempio garantire tracciabilità dei servizi e attivare la partecipazione civica alle attività pubbliche, ma sul terreno vi sono delle incongruenze che ab origine intralciano il cammino della trasparenza – accountability. Fra queste, la sostanziale fusione con l’anticorruzione, che si esprime con l’identificazione di un unico responsabile per attività al contrario profondamente differenti, così come ha sempre sostenuto l’Anac e come conferma anche il recentissimo 4° piano italiano per l’Open Government Partnership, dove la trasparenza è una delle azioni chiave di un modello in cui il cittadino è co-decisore delle attività pubbliche.
– le singole amministrazioni non possono limitare con i propri regolamenti gli atti oggetti dell’accesso civico generalizzato, il “FOIA “ (Freedom of Information Act ) introdotto nella legislazione italiana dalla riforma Madia del 2016, come invece era possibile fare per la trasparenza “ tradizionale “ disciplinata dalla legge 241 del 1990. Nella gestione del personale, invece, occorre legare esplicitamente gli obiettivi che guidano la retribuzione di risultato dei dirigenti ai tassi di attuazione del Foia, per non far rimanere lettera morta la previsione per cui le mancate risposte alle richieste di documenti da parte dei cittadini “costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale “ .
– a seguito dell’attività ispettiva nei confronti di un piccolo Comune l’Autorità anticorruzione, con la Delibera n. 124/2019, riscontrava l’inadempienza dell’ente locale agli obblighi di pubblicazione, ossia l’ inadeguatezza e la carenza di contenuti nella sezione “ Amministrazione Trasparente “ da pubblicarsi nella home page del sito web istituzionale, ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 33/2013, si tratta di una violazione che, oltre a costituire un illecito disciplinare, può dare luogo a ulteriori forme di responsabilità, secondo quanto sancito dall’ articolo 45, comma 4, del Dlgs 33/2013. Difatti l’articolo 8 , comma 3, del Dlgs 33/2013 prevede per i documenti che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente che siano visibili sul sito web dell’Amministrazione per 5 anni. Tenendo conto di ciò, l’Anac interviene con provvedimenti per l’attuazione degli obblighi in questione e ingiunge al Comune di pubblicare entro 30 giorni nella sezione “ Amministrazione Trasparente “ del sito web “ tutti i documenti, le informazioni e i dati mancanti, oggetto di pubblicazione obbligatorio, nel rispetto della normativa vigente nonché secondo la struttura e i contenuti indicati nella Delibera Anac n. 1310/2016, motivando, all’interno delle sotto-sezioni interessate, gli eventuali casi di non ricorrenza”. Per inciso bisogna ricordare che, a presidio degli obblighi di trasparenza, l’articolo 47 del Dlgs 33/2013 ha attribuito all’ Anac il compito di irrogare le sanzioni ove prescritte dal decreto, e a questo fine l’Autorità, con il regolamento del 16 Novembre 2016, ha disciplinato l’esercizio del proprio potere sanzionatorio. Nello scenario descritto l’intervento dell’Authority è ineccepibile, considerato che, in linea di principio, la trasparenza della PA è funzionale agli obblighi di prevenzione e lotta alla corruzione (Legge 190/2012 ), come più volte ribadito dal Decreto Legislativo di attuazione. Pertanto a fronte degli obblighi imposti dall’impianto normativo, l’effetto obbligatorio e vincolante per l’azione della PA sussiste a prescindere dalle difficoltà organizzative, dalle restrizioni di personale e dalla carenza di risorse in cui può ritrovarsi a operare l’ente locale.
– sono stati stabiliti importanti principi dai giudici contabili in merito al possibile danno all’immagine della PA nei confronti del responsabile della violazione della pubblicazione dei dati obbligatori previsti dalla Legge, Secondo la Corte dei conti, sezione Giurisdizionale, per stabilire se la mancata pubblicazione di un dato, obbligatoria pe Legge, possa condurre al danno all’immagine alla PA, non è necessaria alcuna pregiudiziale penale. Infatti, la violazione dell’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa che assegna alla trasparenza la possibilità concreta di conoscenza, attraverso i siti internet dell’amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, può comportare a carico del responsabile specifico danno all’immagine alla PA, danno che non è soggetto ad alcuna pregiudiziale penale essendo stato previsto per Legge (Sentenza Tar Toscana n. 5/2018 ).
– l’accesso alla documentazione deve essere assicurato immediatamente da parte del responsabile unico del procedimento senza che l’istante debba attendere la conclusione del procedimento ( Ordinanza della prima sezione Tar veneto n. 512/2017 ).
P E R T A N T O
su tutto quanto sopra esposto, il Sottoscritto chiede, nei fatti sopra esposti e per chi di competenza, qualora le SV ravvisassero illeciti amministrativi o ipotesi di reato, di comunicarlo alle Autorità competenti.
Sicuro di un suo sollecito riscontro (241/90) nell’attesa vi porgo i più distinti saluti
N.B. nella risposta indicare il n. 429 progressivo
(risposta simile alla richiesta)
“Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e’ vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e’ destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali”.
In fede Art 64, c1, Dlgs. n. 82/2005 CAD