Parte da lontano il cittadino Roberto Boragine e sviluppa un teorema alquanto interessante anche dal punto di vista risarcitorio.
In sintesi l’attento contribuente, partendo dalla sentenza n.335/2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme vigenti in materia ambientali (D.Lgl. 152/2006) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti ”anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, ha desunto che, per analogia , se un Ente, in questo caso il Comune, non eroga un servizio per il quale il cittadino versa un contributo, questo contributo non è dovuto.
Questo è il caso della mancata raccolta dei rifiuti ingombranti e la relativa quota della tariffa TARSU.
Boragine ha intrattenuto con l’Ufficio Tributi e quelli competenti per la materia, una corposa corrispondenza nella quale egli, prima invita ad attivare il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti inattivo dal 2005, poi li mette in mora e poi con lettera del gennaio scorso, chiede che gli vengano rimborsati i tributi versati a tale titolo per tutto il periodo pregresso con estensione a favore di tutti i contribuenti.
In mancanza di risposte questa volta l’Architetto Boragine ha perso la pazienza ed ha indirizzato al Sindaco Raffaele Picierno ed al Comando Carabinieri di Teano, una circostanziata denuncia per interruzione di pubblico servizio della raccolta dei rifiuti ingombranti.
E’ proponibile l’analogia sviluppata da Boragine? Quali argomentazioni userà l’Ente Comunale per giustificare comunque una accertata sospensione di un servizio fondamentale?
Non è certo un momento favorevole per chi deve gestire i pubblici servizi ma non lo è neanche per chi è chiamato a sostenere un costo per un servizio che non gli viene erogato.
Antonio Guttoriello