In questi ultimi mesi è circolata per Teano una fotocopia che riportava un facsimile di richiesta per il rimborso dell’IVA sulle bollette della TARSU. Anche FB ha provveduto a diffondere tale notizia che, naturalmente, ha fatto piacere ai tanti contribuenti. Purtroppo, da una verifica da noi effettuata presso la U.D.Con. (Associazione consumatori) abbiamo appreso che la notizia non può interessare i contribuenti teanesi in quanto per Teano vige ancora la TARSU mentre il provvedimento di rimborso interessa solo i comuni dove si applica la TIA1 (Tariffa Igiene Ambientale).
Di seguito pubblichiamo il testo del volantino e la risposta invitaci dalla Direzione Generale della U.Di.Con ( Unione per la Difesa dei Consumatori)
Spett.le
Spett.le
Raccomandata A/R
Oggetto: atto di DIFFIDA e MESSA IN MORA con contestuale richiesta di rimborso dell’IVA
relativa al pagamento della Tariffa Rifiuti.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ______________________
per tramite della U.Di.Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori), sede di Roma Via Principe
Eugenio, n. 106, presso cui elegge domicilio, come da mandato apposto in calce alla presente.
PREMESSO
– Che in qualità di______________ dell’immobile sito in ______________, Via/P.zza
n.______________, piano__________, int._________ lo scrivente, sin dall’anno____________ ha
regolarmente corrisposto a codesto Comune, per tramite dell’Azienda Municipalizzata, la tariffa
rifiuti comprensiva di IVA al 10%, come da fatture allegate alla presente;
– che con Sentenza n. 5298 del 5 marzo 2009 la Corte di Cassazione ha stabilito che detta tariffa
ha natura di entrata tributaria e non costituisce corrispettivo per una prestazione liberamente
richiesta dal cittadino;
– che con Sentenza n.° 238/2009 la Corte Costituzionale ha sancito che TARSU e TIA sono da
considerarsi tributi, affermando, tra l’altro che : “significativo elemento di analogia tra la TIA
e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ ambito di
applicazione dell’IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità
del prelievo – quest’ ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di
producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni
– porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’
assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt 3 e 4 del D.P.R. n.° 633 del 1972 e caratterizzato dal
pagamento di un << corrispettivo >> per la prestazione di servizi“ .
– che, pertanto, l’IVA addebitata al contribuente su ogni fattura emessa e da emettere è
illegittima e non dovuta proprio in virtù delle su estese pronunce della Suprema Corte di
Cassazione e della Corte Costituzionale;
– che, dunque, il sottoscritto ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato con
riferimento agli ultimi dieci anni decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti effettuati.
Tanto premesso, lo scrivente
INVITA E DIFFIDA- codesto Ente a procedere alla restituzione di tutte le somme pretese e indebitamente
percepite a titolo di IVA sulla tariffa rifiuti, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre interessi
legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti ed accessori di legge tutti;
– chiede altresì, l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce
nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell’eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà
costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini
interruttivi della prescrizione.
Si allega alla presente:
– copia n. __________ fatture relative al pagamento Tariffa rifiuti.
Firma
Salve Direttore,
La ringraziamo per averci contattato. La informiamo che, a seguito della sentenza 3756 depositata il 09 Marzo 2012 dalla Corte di Cassazione, le procedure di rimborso dell’IVA possono essere inoltrate esclusivamente quando il Comune di appartenenza applica il tributo sui rifiuti in regime di TIA1.
La sentenza 238/2009 e il modulo da lei citati appartengono ad un’iniziativa non più attivabile dalla ns. associazione proprio perchè si riferiscono alla TARSU e non alla TIA1. Cogliamo l’occasione per comunicarle che il Comune di Teano applica la TARSU e che quindi non è possibile richiedere il rimborso.
Troverà in allegato comunicazione più dettagliata in merito alla distizione dei due servizi.
Cordiali Saluti
U.Di.Con. – Unione Difesa Consumatori
Ufficio Legale Nazionale
Via Santa Croce in Gerusalemme, 67 – 00185 Roma
Tel. 06.77250783 – Fax 06.77591309