Si ricorderà quanto scrivevamo il 18.09.2022 in materia di Trasparenza: “Basti consultare il Sito Web Istituzionale (Istituzionale!!!), dove, a tuttoggi non è dato sapere chi è il Sindaco di questa Città (Anonimo?), chi sono gli Assessori (Anonimi?) e quali gli Assessorati (Anonimi?), chi sono i Consiglieri Comunali (Anonimi?). Rispetto della Legge sulla Trasparenza? Neanche a parlarne …..”. Ebbene non finivamo di scrivere che ci giunge notizia di un Cittadino che ha prodotto presso la Procura della Repubblica di S. Maria C.V., un dettagliato esposto nei confronti dei “responsabili individuati” del Comune di Teano colpevoli di non aver ottemperato alla Legge 241/90 proprio in materia di Trasparenza e di Accesso agli Atti. Ovvero, chiunque sia un portatore di interesse e di diritto, può fare richiesta di Atti, richiesta che deve essere ottemperata entro il termine di giorni 30 sia con esito positivo sia con diniego giustificativo formale. La richiesta effettuata dal Cittadino Teanese, non avendo avuto una prima soddisfazione, è stata persino oggetto di sollecito, anche questo rimasto inascoltato.
Se l’amministrazione rigetta la richiesta d’accesso oppure non risponde entro 30 giorni dall’istanza stessa, il richiedente può presentare un’opposizione al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (cosiddetto «responsabile anticorruzione»). Questo dice la Legge. La Legge!!! Senonché il Cittadino Teanese avrebbe trasmesso la propria legittima richiesta anche a quest’ultimo, ovvero al Segretario Comunale nonché RPCT (Responsabile Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza). Anche questa istanza rimasta inascoltata. Conferme, queste, che ci sollevano dal gravame etico e morale di quanto da noi affermato sempre nel ns. del 18.09.2022: “….Saccenza, pressapochismo, indolenza, sfrontatezza e mancanza di rispetto degli Amministrati e dei Cittadini Contribuenti”. O no? Questa è casa mia e qui comando io…… cantava Gigliola Cinquetti. Aspettiamo l’esito del ricorso. Nel mentre, però,
non ci si sente in dovere di rispondere a delle legittime richieste ad un Cittadino, contrabbandandole con “editti” ed “epistole” su Facebook sulla mancanza d’acqua o di gas o linea internet, addirittura parrebbe, parrebbe, che il Sindaco non avrebbe “potere sindacale in ambito viabilistico”. Il parrebbe, però, sembrerebbe vero se la sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 758, interviene per delimitare il potere sindacale in materia di viabilità, precludendo al Sindaco (organo elettivo) di istituire un divieto di circolazione su una strada comunale, essendo questo potere in capo all’organo tecnico, pur vigendo una previsione di legge da interpretarsi alla luce dei principi di separazione tra “politica” e “amministrazione” e della successione delle leggi. Il pronunciamento avviene (nella sua essenzialità) a seguito di ricorso avverso un’ordinanza sindacale di divieto di transito (da parte di alcuni mezzi) in una strada comunale, impedendo l’accesso alla clientela di un’azienda agricola, ritenuta affetta da una molteplicità di vizi, quale quello dell’incompetenza. Il giudice di prime cure ritiene il ricorso fondato sulle seguenti motivazioni: l’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nello stabilire che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54»; la conseguenza immediata porta alla conclusione che le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del TUEL, che prevedevano la competenza all’adozione di atti di gestione da parte di un organo di governo (rectius Sindaco), devono essere riferite expressis verbis al dirigente; l’ulteriore profilo giuridico comporta il venir meno delle previsioni dell’articolo 7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) che assegna(va) al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati (norma da coordinarsi con il vigente e successivo sistema ordinamentale che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno, in aderenza con i principi di cui all’a 4, Indirizzo politico-amministrativo. Tanto è la sentenza Tar Veneto del 19 maggio 2022 n. 758. Indi per cui le Ordinanze n. 30, n. 32, n. 36, n. 37, n. 38, n. 39, n. 42, del Comune di Teano, le quali non attengono a prevenzione di sicurezza pubblica e/o sanità pubblica, ad esempio, ed a firma del Sindaco sarebbero, sarebbero, da ritenersi illegittime e, di conseguenza, inapplicabili. Salvo diversa determinazione del Sindaco di Teano che saremmo ben disponibili di ospitare su queste pagine. Nel frattempo continua la saga del cosiddetto “cerchio magico” degli affidamenti di lavori agli amici degli amici sotto la voce “procedura di urgenza”. Ma questa è un’altra storia che approfondiremo con più minuziosi dettagli in una prossima puntata. “E’ vero, Pasquale: nella tua disamina psico – sociale sulle patologie di massa hai evidenziato come, una volta intrapresa una via di recessione, la si continui a percorrere scendendo sempre più in basso, complice “l’abitudine” che ci fa adeguare al peggio, quasi con satanica soddisfazione” (C. Gliottone 19.09.2022).
Pasquale Di Benedetto