Riceviamo e pubblichiamo sia la Diffida dell’Avv. Benedetto Licciardi in nome e per conto del Sig. De Paris Gaetano, sia l’articolo “incriminato” oggetto della Diffida stessa. Tanto in ossequio alla normativa in materia e per una più organica informazione alla nostra “platea di lettori potenzialmente illimitata”. La vicenda riguarda la scandalosa situazione, nota a tutti, di Via Rio Persico. In breve l’Avv. Licciardi, accusa la ns. Testata di aver procurato “pregiudizio e nocumento” al Suo assistito. L’articolo “incriminato” sarebbe stato da noi pubblicato in data 19.01.2023 avente quale Titolo: “VIA RIO PERSICO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO” reputato dall’Avv. “di fonte anonima”. Ora noi che siamo esasperati cultori dell’etimologia della Lingua Italiana leggiamo: “L’anonimato (o anche anonimìa) è lo stato di una persona anonima, ossia di una persona di cui l’identità non è conosciuta”. (Wikipedia). Da qui ne deriva tutta una letteratura sulle “lettere anonime”, ad esempio. Nel caso specifico, l’articolo “incriminato” pare sia chiaramente firmato! Indi per cui, se ne deduce, che non rientra in quella casistica propria dell’anonimato. Semmai, se proprio volessimo atteggiarci a Sherlock Holmes, famoso per i suoi gialli deduttivi, possiamo addentrarci in quella che è il tema degli pseudonimi (falso nome, di cui si servono specialmente alcuni scrittori, per necessità oggettive (censura, regime di non libertà) o soggettive (espressività, anonimato per ragioni sociali o affettive). Si ricorderà il famoso Ghino di Tacco. Ora nella fattispecie, “Corte di Cassazione, sez. V penale, 28 settembre 2017, n. 52743 – Il contenuto pubblicato in forma anonima o tramite pseudonimo c.d. anonimizzante si considera di produzione redazionale ed è quindi riferibile al direttore. Il direttore responsabile risponde in tali casi di concorso in diffamazione, purché, sulla base di un complesso di circostanze esteriori, constino il consenso e la meditata adesione del direttore stesso al contenuto dello scritto. Al direttore di testata giornalistica online non si applica la disciplina prevista per la stampa cartacea, vale a dire l’omissione di controllo, ai sensi dell’art. 57 c.p.”. Così sgombriamo il campo relativo alla richiesta dell’Avv. Licciardi a ”…comunicare allo scrivente, in forma anonima, il nominativo dello scritto pubblicato….”. Ovvero lo stimato Avv. Licciardi, inviterebbe il Direttore a mettere in atto una pseudo “delazione”, ovvero “quell’atto di denunciare segretamente, per lucro, per servilismo o per altri motivi, l’autore di un reato o di altra azione soggetta a pena o sanzione, o di fornire comunque informazioni che consentano d’identificarlo”? Capirà bene Avvocato, che nel Giornalismo, un Direttore Responsabile, mai e poi mai si presterebbe ad un tale comportamento. Men che meno il sottoscritto! In quanto alla Sua rivalsa volta a difendere il Suo Assistito da un “ipotetico” e non chiaro “pregiudizio e nocumento” è nel Suo sacrosanto diritto. Ed, in virtù di ciò, proprio per questo La invitiamo a produrci tutti quegli esposti alla Procura della Repubblica, all’Arpac, al NOE, alla Prefettura di Caserta, in modo tale da fornire un utile servigio alla nostra “platea di lettori potenzialmente illimitata” e, questa sì, danneggiata da un modo di Amministrare la Cosa Pubblica in maniera vergognosa ed indegna. Cordialità.
Pasquale Di Benedetto
VIA RIO PERSICO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Pubblicato da La Redazionein data: 19/01/23 11:46In: Archivio, homeNon ci sono commenti
Egregio Direttore,
Le pare possibile che, oltre alle questioni legate alla sicurezza stradale, allo sversamento fognario nel vicino corso d’acqua, alla chiusura e riapertura arbitraria della strada, nessuno parli delle reali cause? Posto che la costruzione post terremoto degli anni ottanta ha consentito lo sviluppo urbanistico dell’intera area nota come “Gradavola”, alcune abitazioni, nonostante il vincolo assoluto di inedificabilità dovuto alla sottostante rete fognaria, sono sorte poggiando le proprie fondamenta su quest’ultima. Ecco la ragione del disservizio e dell’impossibilità di sostituire le condotte che alle prime piogge persistenti torneranno a tracimare obbligando l’Amministrazione a chiudere nuovamente il tratto interessato. Vi sarà una ragione politica che induce entrambi gli schieramenti a non trattare apertamente l’argomento, forse anche legata alla comune stima per i noti imprenditori proprietari di casa, ma dal punto di vista tecnico la questione resta aperta. Condoni e sanatorie hanno consentito ai proprietari di “mettere a posto la pratica” dal punto di vista burocratico, ma gli atti di asseverazione prodotti a tal fine dai professionisti incaricati, a guardar bene, nulla rilevano circa il fatto che pilastri e fondamenta poggiano ed intersecano la rete fognaria. Ne consegue che, se ciò fosse accertato, ancor oggi l’Amministrazione comunale, in autotutela, potrebbe impugnare ed annullare i provvedimenti adottati così da obbligare i proprietari ad abbattere le opere realizzate, ovvero imporre agli stessi di concorrere alle spese necessarie a deviare il corso della rete fognaria. Opere necessarie e faraoniche che, inevitabilmente, produrranno per l’intera collettività oltre che un disagio anche un esborso monetario dal momento che, per come emerso anche nel recente Consiglio Provinciale, il Comune di Teano (non si sa bene in che epoca dal momento che non si ha memoria di un Consiglio Comunale che abbia trattato l’argomento) parrebbe aver acquisito al proprio Patrimonio la strada oggetto della disputa sollevando di fatto la Provincia da qualsiasi obbligo, responsabilità amministrativa e/o onere al riguardo. Se tutto ciò fosse vero, pur sforzandomi di comprendere le ragioni di tale scelta non troverei alcun vantaggio atteso che, al momento, la situazione venutasi a determinare genera in tutti noi un profondo senso di AMAREZZA!
Distinti Saluti
Carlo Pisacane